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Legge 27/12/2002 n. 28913. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto. 14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo. 16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza. 17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. 18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della Legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI. 20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capi tali. 21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonchè le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 gennaio 1992, n. 138. 22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20. 23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente Legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria Legge, le modalità di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. 1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera c) stima del costo di esecuzione dell'opera. 3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti. 5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali. 6. Il comma 6 dell'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 92 (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani) 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo. 2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonchè da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane. 3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. 4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo è definito in 300.000 euro annui. Norme finali Art. 93 (Fondi speciali e tabelle) 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della Legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della Legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente Legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla Legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente Legge. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della Legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente Legge.
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